STATUTO
STATUTO DI ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Mirandola, via D. Pietri 13/15, un'associazione non commerciale, operante nei settori sportivo e ricreativo, che assume la denominazione Associazione sportiva dilettantistica "Polisportiva G. Pico". Essa aderisce alla UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti). Con delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali e chiedere l'iscrizione in particolari albi. L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui intende affiliarsi.
La Polisportiva può sottoscrivere accordi con altre società a patto che tali accordi siano stipulati nell’interesse degli atleti e dell’Associazione nel suo complesso e che rispettino le disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Gli accordi, per essere validi e vincolanti nei confronti dei soci, devono essere firmati dal Presidente della Polisportiva e ratificati dal Consiglio direttivo.
ART. 2
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro. I proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. L’associazione intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto ai valori della solidarietà e dell'altruismo ed opera per fini ricreativi, sportivi a livello giovanile e solidaristici per soddisfare interessi di utilità generale.
ART. 3
L'associazione, con spirito altruistico, si propone di:
* Favorire la promozione, diffusione, pratica e organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, nonché l’organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni sportive sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto, presso scuole, enti pubblici e privati;
* Perseguire finalità ricreative culturali e sportive attraverso la gestione di impianti sportivi e servizi di ritrovo e di ristoro per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
* Svolgere attività finalizzate alla tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
* Proporre e garantire, direttamente o a seguito di convenzioni con gli enti pubblici, i servizi di assistenza sociale di promozione sportiva, ricreativa e di accrescimento culturale nell'ambito di programmi socialmente utili;
* Partecipare alla promozione e organizzazione di manifestazioni di natura sportiva, ricreativa e culturale;
* Sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze per fini di solidarietà e per il consolidamento della pacifica convivenza;
* Promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
ART. 4
Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.
SETTORI
ART. 5
Con delibera a maggioranza del Consiglio direttivo possono essere costituiti autonomi settori sportivi con attività collegata alla Polisportiva da rapporto di subordinazione. Del settore fanno parte tutti i soci come da art. 6 che ne facciano espressa richiesta. I soci maggiorenni del settore eleggono con frequenza annuale, al proprio interno, un presidente e un vicepresidente. Il presidente di settore fa parte del Consiglio direttivo della Polisportiva con diritto di voto. Il vicepresidente ne fa le veci.
Il settore agisce in autonomia nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e dalle deliberazioni prese dagli organi sociali della Polisportiva. Ogni settore è autonomo nella gestione tecnica e organizzativa del proprio ramo. Nel caso di più soggetti operanti nello stesso settore, i regolamenti interni o accordi specifici devono consentire di evitare concorrenze interne e devono favorire la collaborazione fra le parti nell’esclusivo interesse dei ragazzi praticanti.
La dotazione patrimoniale del settore è di proprietà esclusiva della Polisportiva e tutte le spese e i ricavi del settore fano parte del bilancio generale della Polisportiva. Il Consiglio decide a maggioranza, annoper anno, gli eventuali contributi ai settori e la suddivisione degli eventuali costi generali non coperti.
I contributi volontari proposti agli associati sono decisi ogni anno entro il 15 settembre dal settore e devono essere approvati a maggioranza dal Consiglio direttivo della Polisportiva su proposta del settore. Il settore, sulla base delle direttive di massima e delle strategie predefinite dall’Assemblea della Polisportiva, predispone il bilancio preventivo, che deve essere approvato a maggioranza dal Consiglio direttivo della Polisportiva.
SOCI
ART. 6
Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutti coloro, persone fisiche o enti, che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo. Se entro la prima seduta utile il Consiglio non si è espresso altrimenti, la domanda si intende accettata. Per i soci minorenni la domanda deve essere firmata da chi esercita la patria potestà.
I soci hanno tutti uguali diritti.
I soci si dividono in due categorie (maggiorenni e minorenni):
- “soci effettivi” sono tutti i maggiorenni (atleti e non) che pagano la quota sociale ed hanno pieni diritti di voto;
- “soci atleti” sono tutti i minorenni che pagano la quota sociale e anche le quote di partecipazione alle attività e non hanno diritto di voto.
Le eventuali reiezioni debbono essere motivate. La segreteria della Polisportiva cura, per conto del Consiglio direttivo, l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta alla Polisportiva;
- l'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo per:
b.1) mancato versamento della quota associativa dopo tre mesi dalla domanda di iscrizione;
b.2) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
b.3) persistenti violazioni degli obblighi statuari, dei regolamenti o degli accordi sottoscritti dalla Polisportiva.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio può chiedere con domanda scritta che la decisione sia rimessa nella prima Assemblea dei Soci in calendario.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Tutti i soci sono invitati a partecipare alla vita associativa dell'ente. I soci “effettivi” hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione. I soci maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.
ART.7
I soci sono tenuti:
a) al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti fissati dal Consiglio Direttivo;
b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO
ART.8
L'Associazione trae lerisorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici; contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzateal raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi. Il fondo comune costituito con le risorse citate nel presente comma, nonché eventuali riserve, avanzi di gestioni, utili e quote di capitalenon possono essere ripartiti fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
ART.9
L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio o rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile ed almeno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, dal Consiglio Direttivo, che lo deve approvare in un’apposita seduta, ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione, ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.
ASSEMBLEA
ART. 11
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; essa è massimo organo deliberativo dell’associazione ed è composta da tutti i soci. Essa approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, elegge ogni tre anni, a maggioranza assoluta, i membri del Consiglio Direttivo (decidendone preventivamente il numero compreso tra tre e quindici come da art. 16). Può nominare un Collegio dei Revisori e un organo di controllo (come da art. 15), delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri. L'Assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali e in almeno quattro palestre comunali in modo ben visibile almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea per permettere la più ampia partecipazione dei soci effettivi. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione. Inoltre l'Assemblea può anche essere convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C.
ART.12
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci effettivi. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
ART.13
L'Assemblea in forma straordinaria è richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci effettivi. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci effettivi. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti dei soci effettivi presenti o rappresentati. Anche per lo scioglimento dell'associazione occorre un'Assemblea straordinaria, però è necessaria la maggioranza indicata all'art. 18 dello Statuto. Deve essere assicurato il libero diritto di voto. Ogni socio presente all'Assemblea straordinaria può votare per un altro socio effettivo che lo abbia espressamente delegato. E' ammessa una sola delega per ogni socio presente all’Assemblea.
ART.14
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.
ART.15
L’Assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.16
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti tra i soci effettivi e dal Presidente di ogni settore. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, che restano in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza del Circolo. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso da affiggersi nei locali sociali e in almeno quattro impianti sportivi comunali in modo ben visibile almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea dal Consiglio per permettere la pià ampia partecipazione dei consiglieri. L’ordine del giorno è deciso dal Presidente. Ogni consigliere ha facoltà, presentandone domanda scritta, di chiedere che nel primo Consiglio utile siano inseriti argomenti da trattare. Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di redigere per tempo il bilancio in forma analitica. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
Il Consiglio Direttivo approva e modifica, a maggioranza, il “Regolamento generale della Polisportiva Pico” che, in conformità allo Statuto, disciplina ed indirizza le attività dei settori e della Polisportiva stessa.
PRESIDENTE
ART.17
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vice-presidente o ad un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio direttivo. L’Assemblea decide se Presidente, Vicepresidente e Tesoriere possano ricoprire analogo incarico in altre società.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART.18
In caso di scioglimento dell’associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall’Assemblea ad associazioni che perseguano fini sportivi.
ART. 19
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.
IL PRESIDENTE
Stefano Borali
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